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D.Lvo 19/09/1994 n. 626a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 2) La presenza nelle aree di cui al primo comma dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni. Art. 69. ACCERTAMENTI SANITARI E NORME PREVENTIVE E PROTETTIVE SPECIFICHE 1) I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 2) Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. 3) Le misure di cui al secondo comma possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15-8-1991 n. 277. 4) Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. 5) A seguito dell'informazione di cui al quarto comma il datore di lavoro effettua: a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63; b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate. 6) Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa. Art. 70. REGISTRO DI ESPOSIZIONE E CARTELLE SANITARIE 1) I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 2) Il medico competente, per ciascuno dei lavorati di cui all'art. 69, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o l'unità produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro. 3) Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su rischiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al primo comma e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio. 4) In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso. 5) In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al primo comma e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL. 6) Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al primo comma e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni. 7) I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali. 8) Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7: a) consegna copia del registro di cui al primo comma all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta gli stessi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al primo comma; c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al primo comma all'organo di vigilanza competente per territorio; d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al primo comma, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del quarto comma. 9) I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente. 10) L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al primo comma ed a richiesta li rende disponibili alle regioni» Art. 71. REGISTRAZIONE DEI TUMORI 1) I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni o mutageni, trasmettono al- l'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa. 2) L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al primo comma, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonché i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell'ambito delle rispettive attività istituzionali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale -INSP, dall'Istituto nazionale di statistica -ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul la- 3) Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al secondo comma, e le modalità di trasmissione di cui al primo comma. 4) Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al primo comma. Art. 72. ADEGUAMENTI NORMATIVI 1) La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3-2-1997, n. 52 , rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, su richiesta, in tema di classifiaczione di agenti chimici pericolosi. 2) Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la commissione tossicologica nazionale: a) sono aggiornati periodicamente gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agente cancerogeni o mutageni; b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del primo comma». TITOLO VIII PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI CAPO I Art. 73. CAMPO DI APPLICAZIONE 1) Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici. 2) Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 3-3-1993 n. 91 (1), è soppresso. (1) Il D. Leg. 3-3-1993 n. 91 concerne Attuazione della direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. 2) Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Art. 74. DEFINIZIONI 1) Ai sensi del presente titolo si intende per: a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie intossicazioni; b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari. Art. 75. CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI 1) Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche terapeutiche; d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 2) Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità. 3) L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4. Art. 76. COMUNICAZIONE 1) Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori; a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare; (1) Il D. Leg. 3-3-1993 n. 91 riguarda l'attuazione della direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati. Art. 77. AUTORIZZAZIONE 1) Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità. 2) La richiesta di autorizzazione è corredata da: a) le informazioni di cui all'art. 76, primo comma; b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare. 3) L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca. 4) Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al primo comma informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4. |
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